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Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti regolamentato dal decreto legislativo n. 24 del 2023.

Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.

L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).

Gli Enti o le persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono effettuare una segnalazione compilando il “Modello per la segnalazione di condotte illecite” e inviandolo alla mail personale del Responsabile della Corruzione esplicitata sul modello stesso.

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e gestito ai sensi del decreto legislativo 24/2023 ed in particolare ai seguenti articoli:

 -       Art. 5 gestione del canale di segnalazione interna

 -       Art. 12 obbligo di riservatezza

 -       Art. 13 trattamento dei dati personali

La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi come previsto dall’art. 12 c. 8 del citato D.lgs 24/2023.

Il sistema per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite offre garanzie di protezione dell’identità del segnalante.

Per contro, il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Data inserimento 19/06/2020 Data aggiornamento 07/03/2024

Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 04.03.2024
(data inserimento: 07/03/2024 - ultimo aggiornamento: 07/03/2024)
  

Approvazione linee guida per la segnalazione di illetciti e per la disciplina della tutela del segnalante (whistleblower) in attuazione della direttiva UE 2019/1937 (D.lgs 10.03.2023, n. 24)