Associazione Forte di Bard

Whistleblowing - SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937

SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937


In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'ORGANISMO DI VIGILANZA nominato dall'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD.



Il segnalante può effettuare la segnalazione all'ORGANISMO DI VIGILANZA dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD mediante una dele seguenti modalità alternative tra loro:

  1. in forma scritta:
  2. in forma orale:
    • mediante richiesta di incontro diretto con l'ORGANISMO DI VIGILANZA entro il termine di 10 (dieci) giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dell'ORGANISMO DI VIGILANZA mediante registrazione su un dispositivo ideoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale scritto. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;

 

Le segnalazione possono essere effettuate da:

  1. dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, ivi compresi i collaboratori occasionali ex art. 54 D.Lgs. 24 aprile 2017, n. 50;
  2. lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (collaborazioni organizzate dal committente), che svolgono la propria attività lavorativa a favore dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
  3. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
  4. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favoredell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
  5. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa in favoredell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD; 
  6. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, anche qualora tali funzioni sia esercitate in via di mero fatto;

 

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

  1. quando nel rapporto giuridico di cui sopra è in corso;
  2. quando il rapporto giudirico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  3. durante il periodo di prova del rapporto giudirico di cui sopra;
  4. successivamente allo scioglimento del rapporto giudirico di cui sopra, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto giuridico stesso; 

 

 Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnlazione:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che NON rientrano nelle ipotesi di cui ai numeri 3., 4., 5. e 6. che seguono;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD,  che NON rientrano nelle ipotesi di cui ai numeri 3., 4., 5. e 6. che seguono;
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 2 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non inidicati nell'allegato al Decreto;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa appplicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati ai numeri 3., 4. e 5.;

 

 Al fine di consentire all'ORGANISMO DI VIGILANZA di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - nella maniera più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente procedura, a sua conoscenza.

La segnalazione DEVE in ogni caso esplicitare:

  1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  2. la descrizione del fatto;
  3. le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
 
Nel caso segnlazioni effettuata in forma scritta, possono essere allegati documenti utilia fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
 
NON sono né ammesse, né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.
 
Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dalla procedura adottata dall'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD.
 
Nello specifico l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc...).
 
La procedura pubblica regola nel dettaglio le modalità di gestione delle segnalazioni e fornisce tutte le informazioni utili al riguardo.

 

 

 

 

 

Data inserimento 01/03/2022 Data aggiornamento 05/03/2024

Informativa trattamento dati personali dei segnalanti violazioni acquisite nel contesto lavorativo o di un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e delle persone coinvolte
(data inserimento: 14/08/2023 - ultimo aggiornamento: 14/08/2023)
  

Informativa ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali dei segnalanti violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo o di un rapporto giudirico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di d.c. WHISTLEBLOWING nonché delle persone coinvolte - approvata dal Comitato di Inidirizzo con Deliberazione n. 31 del 16/11/2023.