Ayas

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Comunicazione dell'Ente in tema di contributi
Fermo restando che la stipulazione di complesse convenzioni costituisce un caso legittimo a parte, in tema di "contributi, sussidi e sovvenzioni di vario genere" (ad esempio - cene, rinfreschi, organizzazione di eventi, erogazioni liberali a soggetti vari, etc.) concessi da soggetti della pubblica amministrazione (tra cui i Comuni) a soggetti vari, si ricorda che a seguito del decreto legge 78/2010, poi convertito in legge, con nota del 23.02.2011 inviata dalla Presidenza della R.A.V.A. acquisita agli del Comune al prot. 2447 dell'01.03.2011, si comunicava a tutti gli Enti Locali della Regione, che varie pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano intervenute (in particolare con pareri n. 1075/2010/PAR e n. 1076/2010/PAR del 20.12.2010 dellaSezione Regionale di controllo della Lombardia), avevano fornito chiarimenti in merito all'elargizione di contributi e fattispecie similari.

 

In particolare, riportava la Presidenza della Regione, la Sezione in argomento aveva confermato che "le contribuzioni all'associazionismo locale, sarebbero ammesse qualora funzionali allo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria...."; non possono quindi essere legittimamente erogati contributi per iniziative quali quelle sopra citate a titolo di esempio.
Tale prevalente ed uniforme orientamento sul territorio regionale ha trovato poi nuove e successive conferme in nuove deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, delle quali si richiama - tra le ultime - la delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR.

 

Sulla base di quanto sopra e considerato che eventuali concessioni di contributi e sovvenzioni a soggetti vari per lo svolgimento di attività non rientranti tra quelle istituzionali del Comune potrebbe essere oggetto di azione sanzionatoria da parte della Corte dei Conti, la scrivente Amministrazione non ritiene - ad oggi e fatte salve nuove future indicazioni - nè legittimo, nè opportuno, muoversi contro il quadro normativo e giurisprudenziale vigente in tale tema e comunica - pertanto e purtroppo- di non avere la possibilità di concedere legittimamente i cosiddetti contributi di un tempo.

 


 

Data inserimento 24/02/2015 Data aggiornamento 05/05/2017