Brusson
Contrattazione_collettiva
La Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D’AOSTA”, all’art. 2 recita testualmente:
(omissis)
TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE
(omissis)
ARTICOLO 2
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
A livello regionale sono stati quindi redatti dei contratti collettivi per il personale (speciali e di settore): per la loro consultazione cliccare sul collegamento.
Data inserimento 08/02/2016 Data aggiornamento 23/03/2022