Évançon

Modalità per lo svolgimento dei controlli

Solo per lettura dati  precedenti - obbligo non più presente  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tutta una serie di stati, qualità personali e fatti possono essere sostituite con dichiarazioni rese dal soggetto interessato (articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19).

Le amministrazioni pubbliche che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità del loro contenuto. I controlli sono effettuati acquisendo d’ufficio, in via telematica, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, anche tramite consultazione diretta degli archivi informatici dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (articoli 43 e 71 del d.P.R. 445/2000, articoli 33 e 37 della l.r. 19/2007).

Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale le modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Data inserimento 23/02/2015 Data aggiornamento 30/03/2020