Évançon
Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati
Art. 37 della Legge Regionale n. 19/2007
(Acquisizione diretta di documenti)
1. L'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti o qualità personali che risultano attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 30 e 31, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, anche mediante consultazione per via telematica degli archivi informatici delle amministrazioni certificanti, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. In tutti i casi in cui l'Amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione certificante, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
5. I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano una validità superiore.
Data inserimento 23/02/2015 Data aggiornamento 30/03/2020