Emarese

Tutela segnalazione illeciti (whistleblower)

 

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una specifica forma di tutela a beneficio del pubblico dipendente che riferisce di condotte illecite - delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni di malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fine privato delle funzioni pubbliche - delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

  

Per analogia, la medesima forma di tutela è estesa anche ai consulenti e ai collaboratori dell’Ente.

   

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e gestito nel rispetto del principio di riservatezza dei dati identificativi del segnalante e, in generale, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

  

La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

   

Per contro, il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Comune di Emarèse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data inserimento 30/01/2020 Data aggiornamento 05/02/2020