Fondazione Montagna Sicura
Whistleblowing - Procedure per le segnalazioni di illeciti
SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il segnalante può effettuare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:
a) in forma scritta:
- tramite piattaforma crittografata, accessibile al seguente link https://fondms.whistleblowing.it/ seguendo le istruzioni ivi riportate;
- a mezzo mail all’indirizzo rpct@fondms.org
b) in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell’incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
Qualora il RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.
Le segnalazioni possono essere effettuate:
a) dai dipendenti, a qualsiasi titolo, della Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre;
b) dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre;
c) dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre;
d) dai liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre;
e) dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre;
f) dai Soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico di cui sopra è in corso;
- quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione:
a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto;
d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e).
Al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - nella maniera più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente procedura, a sua conoscenza.
La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:
a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
b) la descrizione del fatto;
c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.
Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
La Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
La procedura pubblicata regola nel dettaglio le modalità di gestione delle segnalazioni e fornisce tutte le informazioni utili al riguardo.
Data inserimento 05/10/2018 Data aggiornamento 08/08/2023