Istituto Musicale pareggiato della Valle d'Aosta
Accesso civico generalizzato
Il novellato art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto stesso, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del medesimo decreto. Tale diritto, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire diffuse forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Il diritto di accesso civico generalizzato si configura quindi come un diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Conseguentemente, l’istanza “non richiede motivazione”.
Considerata la portata innovativa della disciplina dell’accesso generalizzato e i risvolti pratici che l’esercizio di tale diritto comporta, diritto che si aggiunge alle altre tipologie di accesso (accesso civico c.d. semplice ex. art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 e accesso cd. documentale di cui agli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) l’ANAC è intervenuta a chiarire la materia con i seguenti atti:
ØDelibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.
ØDeterminazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013”.
COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, in ossequio ai citati atti emanati dall’ANAC, si rileva quanto segue:
1. l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dall’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
2. Non è, pertanto, ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire le informazioni di cui l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste dispone.
3. Le richieste non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ogni accesso sarà annotato in un apposito registro.
4. Nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell’Istituto, l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe al fine di salvaguardare l’interesse a un buon andamento dell’Istituto.
5. La richiesta di informazioni. Con il termine informazioni si intende la rielaborazione di dati detenuti dall’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste effettuata per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dall’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste (art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’Istituto non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla società stessa.
6. L’Istituto potrà rifiutare l’accesso civico generalizzato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
7. L'accesso potrà essere altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
8. Il diritto all’accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
9. Qualora i limiti di cui ai precedenti punti 6, 7 e 8 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, l’Istituto consentirà l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
10. La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita e va presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione inviando una e-mail all’indirizzo segreteria.amministrativa@consaosta.it allegando alla stessa il MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO compilato in ogni sua parte.
11. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Istituto per la riproduzione su supporti materiali.
12. Qualora a fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato l’Istituto individui soggetti contro-interessati, ne dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro-interessati potranno presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai contro-interessati, il termine di cui al seguente punto 13 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei contro-interessati. Decorso tale termine, l’Istituto provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
13. L’Istituto provvederà a evadere la richiesta di accesso civico generalizzato entro trenta giorni dalla sua ricezione con provvedimento espresso e motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati se del caso anche con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5bis del D. Lgs. 33/2013 o ad altri casi previsti dall’ANAC (es. punti 2, 3 e 4 di cui sopra).
14. In caso di accoglimento, l’Istituto deve trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora l’accoglimento sia avvenuto nonostante l'opposizione del contro-interessato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Istituto ne dà comunicazione al contro-interessato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro-interessato stesso.
15. In caso di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
16. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al punto 13, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
17. Avverso la decisione dell’Istituto o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Data inserimento 24/11/2021 Data aggiornamento 24/11/2021