Issime

Rendiconti spese elettorali

Si riporta l'art. 3 della L.R. 4/1997 (così come aggiornato dalla L.R. 38/2009 e dalla 18/2019):

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, oppure i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco devono depositare presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, sottoscrivendolo, sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dalla Commissione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

1bis. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco devono altresì presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute, nei tempi e con le modalità di cui al comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'obbligo di deposito dei rendiconti presso la struttura competente:

a) per le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) per le liste presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, fermo restando quanto previsto al comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, i rendiconti devono essere depositati in copia presso il Comune, al fine della pubblicazione, nei successivi cinque giorni, nel proprio sito Internet, per un periodo di trenta giorni. Gli interessati possono consultare liberamente i rendiconti e la documentazione depositata.

Data inserimento 30/01/2020 Data aggiornamento 28/04/2024

Rendiconti gruppi consigliari regionali e provinciali
(data inserimento: 30/01/2020 - ultimo aggiornamento: 28/04/2024)

Art. 28, comma 1, d.lgs 33/2013 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

La suddetta disposizione non è applicabile ai Comuni.