Rhêmes-Notre-Dame

rendiconti gruppi consiliari

 

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

(B.U. 18 febbraio 1997, n. 9).

Art. 3

(Presentazione dei rendiconti) (3).

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, oppure i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco devono depositare presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, sottoscrivendolo, sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dalla Commissione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento. (3a)

1bis. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco devono altresì presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute, nei tempi e con le modalità di cui al comma 1. (3b)

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'obbligo di deposito dei rendiconti presso la struttura competente:

a) per le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) per le liste presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, fermo restando quanto previsto al comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, i rendiconti devono essere depositati in copia presso il Comune, al fine della pubblicazione, nei successivi cinque giorni, nel proprio sito Internet, per un periodo di trenta giorni. Gli interessati possono consultare liberamente i rendiconti e la documentazione depositata.

Data inserimento 02/03/2016 Data aggiornamento 08/06/2022