Quart

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Riferimenti normativi:

- art. 28, comma 1, d.lgs 33/2013 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

La suddetta disposizione non è applicabile ai Comuni.

 

In Valle d'Aosta è previsto il seguente adempimento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4/1997, si pubblicano i resoconti delle spese elettorali depositati nell'Ente dalle liste che hanno partecipato alle ultime consultazioni elettorali dell'Ente.

Obblighi: