Il Portale della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta è lo strumento che i Comuni, le Unités e altri enti territoriali della Valle d’Aosta mettono a disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio di trasparenza, garantendo l’accesso civico alle informazioni e ai dati dell’ente stesso, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il principio della trasparenza

Il principio della trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Per realizzare concretamente il principio della trasparenza, tutte le amministrazioni pubbliche devono pubblicare nei propri siti istituzionali i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e la propria attività e garantire ai cittadini il diritto di accedervi immediatamente senza autenticazione e identificazione.

L’istituto dell’accesso civico

Disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, l’istituto dell’accesso civico prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati previsti dallo stesso decreto e, allo stesso tempo, stabilisce il diritto di chiunque di richiedere gli stessi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata. Inoltre, la richiesta è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione interessate, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

I cittadini possono inoltre trasmettere delle segnalazioni al proprio ente locale, compilando un apposito modello di richiesta di accesso civico, reperibile nella sezione “altri contenuti – Accesso civico”. La richiesta deve essere secondo le modalità individuate da ogni ente.

La normativa di riferimento

Il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" costituisce il testo unico della trasparenza per la pubblica amministrazione, quindi anche per gli enti locali. In particolare, l'articolo 9 dello stesso decreto prevede che nella homepage dei siti istituzionali sia collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati degli enti locali.

Le sezioni "Amministrazione trasparente" sono strutturate in diversi livelli, definiti dalla normativa vigente, e riguardano i diversi ambiti di attività dell'ente locale (personale, consulenti e collaboratori, contributi, ecc).