Aosta

Disciplina di gestione della segnalazione di illeciti (cd whistleblower)

Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto, il Comune di Aosta ha adottato, con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 29 febbraio 2024, l’atto organizzativo avente ad oggetto “Segnalazione di condotte illecite e protezione del segnalante (Whistleblower) ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Prime indicazioni applicative”.

Chi può segnalare

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023, possono effettuare le segnalazioni:

a) i dipendenti dell’Amministrazione comunale;

b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione di cui alla lettera a);

c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell’Amministrazione di cui alla lettera a);

d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione di cui alla lettera a).

 

I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni apprese durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;

- in costanza del suddetto rapporto giuridico;

- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni apprese nel corso del rapporto stesso.

 

Cosa si può segnalare

 

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili se generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

 

Canali interni di segnalazione

Piattaforma informatica

La segnalazione può essere presentata al RPCT preferibilmente attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica.

Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023, sul sito internet del Comune di Aosta è attiva una piattaforma di segnalazione interna che consente l’invio della stessa al RPCT in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell’eventuale facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di essa e della relativa documentazione. L’utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire, per quanto sopra riportato, la riservatezza dell’identità del segnalante, degli altri soggetti e del contenuto della segnalazione, consente al segnalante stesso di accedere alla propria segnalazione - tramite l’utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all’esito della procedura effettuata – e di dialogare con l’RPCT del Comune di Aosta e i componenti la Struttura di supporto.

Le segnalazioni sono prioritariamente effettuate in forma scritta digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatizzata che, tramite una procedura guidata, consente la compilazione, l’invio e la ricezione mediante un sistema di crittografia che garantisce la massima riservatezza dell’identità del segnalante e dei contenuti.

Clicca qui per accedere alla piattaforma https://comunediaosta.whistleblowing.it/#/

 

Segnalazione interna in forma cartacea

Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma scritta cartacea, indirizzandole al RPCT del Comune di Aosta.

Per le segnalazioni cartacee è utilizzabile il modulo attualmente scaricabile dalla sezione in fondo alla pagina, ferma restando la necessità che la segnalazione contenga gli elementi essenziali sopra indicati. Questa modalità richiede l’adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. È infatti necessario che siano utilizzate tre buste chiuse:

 

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

- la seconda con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa;

- la terza contenente le prime due buste e recante all’esterno la dicitura “riservata personale al RPCT del Comune di Aosta, piazza Chanoux n. 1, 11100 Aosta”, senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati personali.

 

La segnalazione sarà acquisita al protocollo riservato dell’Amministrazione tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta).

Il personale addetto al protocollo non apre la busta, ma consegna la stessa chiusa e senza ritardo al RPCT.

Si evidenzia che le segnalazioni cartacee non garantiscono lo stesso livello di protezione dei dati, invece garantiti dall’uso della piattaforma informatizzata.

Non è possibile garantire la tutela dell’identità se la segnalazione avviene a mezzo posta ordinaria o elettronica.

 

Segnalazione verbale

La segnalazione può essere resa mediante dichiarazione a voce rilasciata al RPCT in occasione di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L’RPCT, con l’eventuale ausilio della struttura di supporto, che redige verbale scritto del colloquio e lo registra successivamente nell’applicazione web whistleblowing.

Canale esterno di segnalazione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

 

a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 

Divieto di ritorsione

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Nell’ambito di procedimento amministrativi aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente punto nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

L’inversione dell’onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

L’articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24/2023 individua, in modo non esaustivo, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono “ritorsioni”.

L’articolo 19 del d.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all’ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Data inserimento 19/04/2024 Data aggiornamento 19/04/2024