Azienda USL

Organi di indirizzo politico-amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

Rif.: Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione.

Art. 13 (Nomina del direttore generale)

  1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato, secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.
  2. Al direttore generale si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni statali.
  3. Le vigenti disposizioni statali regolanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del direttore generale si applicano anche al direttore amministrativo e al direttore sanitario.

Art. 14 (Rapporto di lavoro del direttore generale)

  1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
  2. I contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti e dei risultati richiesti ai fini delle valutazioni per la conferma o la risoluzione del contratto, nonché i termini di preavviso per la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto a seguito di dimissioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali.

Art. 15 (Competenze del direttore generale)

  1. Spettano al direttore generale:
    a) la legale rappresentanza dell'azienda USL;
    b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'azienda USL;
    c) la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Per tale verifica, che avviene mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il direttore generale si avvale di un apposito servizio di controllo interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al direttore generale. Per motivate esigenze è possibile avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, nonché di personale dirigente di altre amministrazioni, pubbliche o private, particolarmente qualificato. Il direttore generale determina il compenso dell'incarico in misura non superiore al trattamento massimo previsto per i dirigenti nel ruolo di appartenenza, fatto salvo il trattamento economico di maggior favore in godimento.

Art. 16 (Vacanza o assenza del direttore generale)

  1. Nei casi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore generale. Il Presidente della Giunta deve, quindi, nominare un nuovo direttore generale con le modalità di cui all'articolo 13.
  2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano d'età. Ove l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre i sei mesi si procede alla sostituzione con le modalità previste dall'articolo 13.
  3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda USL mediante nomina di un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale ed esercita le funzioni ed i poteri spettanti allo stesso.
  4. Al commissario spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo che comunque non può superare il compenso annuo lordo onnicomprensivo riconoscibile al direttore generale.
  5. Il commissario provvede alla conferma e/o nomina dei direttori sanitario ed amministrativo i quali, comunque, cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale.

Art. 17 (Attività deliberativa del direttore generale)

  1. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo di cui all'articolo 22 e dal direttore sanitario di cui all'articolo 23.
  2. I pareri che i direttori di cui al comma 1 devono fornire al direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il parere si intende espresso positivamente e il direttore generale può senz'altro provvedere.
  3. I pareri dei direttori di cui al comma 1 sono obbligatori, ma non vincolanti. Il direttore generale può provvedere in difformità al parere espressogli. In tal caso è però tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità.
  4. Le deliberazioni del direttore generale sono assunte sulla base delle proposte, predisposte dalle strutture competenti, che indichino: il nominativo della persona responsabile del procedimento; la sottoscrizione di apposita dichiarazione del responsabile della struttura interessata circa la legittimità e regolarità tecnica e contabile della deliberazione proposta; gli eventuali costi/uscite determinati. Ciascuna deliberazione adottata deve fare menzione della proposta assunta a riferimento, pena la nullità dell'atto.
  5. Le deliberazioni e la relativa pubblicazione devono garantire la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla l. 675/1996, come modificata, da ultimo, con d.lgs. 282/1999.
  6. L'azienda USL trasmette mensilmente alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali un apposito foglio riepilogativo contenente l'oggetto, il numero e la data delle deliberazioni adottate, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile della struttura che ha sottoscritto la dichiarazione di legittimità e regolarità tecnica e contabile della deliberazione.

Data inserimento 25/09/2014 Data aggiornamento 25/09/2014