Azienda USL

Incarichi amministrativi di vertice

Procedure selettive
Le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario sono disciplinate dalla Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5:

Art. 13 (Nomina del direttore generale)
1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato, secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.
2. Al direttore generale si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni statali.
3. Le vigenti disposizioni statali regolanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del direttore generale si applicano anche al direttore amministrativo e al direttore sanitario.

Art. 22 (Direttore amministrativo)
1. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale fra laureati in discipline giuridiche o economiche in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali.
2. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni previste all'articolo 14 per il rapporto di lavoro del direttore generale.
3. Il direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato. Per gravi motivi il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato.
4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda USL e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 23 (Direttore sanitario)
1. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato dal direttore generale fra i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni statali.
2. Al direttore sanitario si applica quanto previsto per il direttore amministrativo dall'articolo 22, commi 2 e 3.
3. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

La sentenza TAR Lazio 12288/2020 chiarisce definitivamente  che nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale solo il Direttore Generale, il Direttore Sanitario d'Azienda e il Direttore Amministrativo sono tenuti  agli adempimenti ai sensi dell'art. 14 c.1 lett f), tuttavia il decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, art. 1, c.16 cosiddetto "decreto Milleproroghe" ha posticipato al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n.20.

Data inserimento 26/03/2018 Data aggiornamento 22/04/2024