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Attività soggette a controllo

Pagina che verrà implementata dai dati nei casi di adesione alle convenzioni previste dall'art. 12 del D.L. n° 5/2012 convertito in Legge n° 35/2012

 

 

Burocrazia zero

 

Riferimenti normativi: Art. 37, c. 3, 3bis, d.l. 69/2013 - Zone a burocrazia zero

 

 

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

 

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

 

Data inserimento 17/11/2015 Data aggiornamento 28/01/2021

Burocrazia zero
(data inserimento: 17/11/2015 - ultimo aggiornamento: 28/01/2021)

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