Brusson

Contrattazione_collettiva

La Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D’AOSTA”, all’art. 2 recita testualmente:

(omissis)

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE

(omissis)

ARTICOLO 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali  delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

a)  ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti  dipendenti dalla  Regione  e  stato giuridico ed economico del personale;



A livello regionale sono stati quindi redatti dei contratti collettivi per il personale (speciali e di settore): per la loro consultazione cliccare sul collegamento.

 



Data inserimento 08/02/2016 Data aggiornamento 23/03/2022