Fondazione Montagna Sicura

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Si distingue in accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato". 

L'accesso civico "generalizzato" consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs.33/2013. Il d.lgs. 97/2016 disciplina quindi una tipologia di accesso civico a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 

L’accesso "generalizzato" è autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”).

Modalità di esercizio

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

Il diritto di accesso generalizzato può essere esercitato da chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione.

La richiesta, che può essere redatta sul modulo appositamente predisposto, deve essere trasmessa al Segretario generale della Fondazione (dott. Jean Pierre Fosson) tramite:

  • posta elettronica all'indirizzo jpfosson@fondms.org
  • posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.fondms.org. 

Ogni richiesta deve inoltre essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali, è necessario che la Fondazione ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, la Fondazione provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. 

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al Richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). 

In caso di accoglimento, la Fondazione provvede a trasmettere tempestivamente al Richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, la Fondazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. 
I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9). 
La Fondazione in quanto destinataria dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. 
La Fondazione può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il Richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail mtrucco@fondms.org. Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

Data inserimento 15/03/2017 Data aggiornamento 07/08/2019