Issime

Tutela segnalazione illeciti

L’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una specifica forma di tutela a beneficio del pubblico dipendente che riferisce di condotte illecite - delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni di malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fine privato delle funzioni pubbliche - delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per analogia, la medesima forma di tutela è estesa anche ai consulenti e ai collaboratori dell’Ente.

I dipendenti e i consulenti/collaboratori possono effettuare una segnalazione selezionando, rispettivamente, i pulsanti “Nuova segnalazione dipendente” e “Nuova segnalazione consulente/collaboratore” e compilando il campo “Contenuto della segnalazione”. Mediante il pulsante “Controlla stato segnalazione”è, invece, possibile verificare lo stato di avanzamento della segnalazione inoltrata.

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e gestito nel rispetto del principio di riservatezza dei dati identificativi del segnalante e, in generale, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il nuovo sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite  offre maggiori garanzie di protezione dell’identità del segnalante grazie alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, all’adozione di codici sostitutivi dei predetti dati identificativi, alla conduzione della fase istruttoria in modalità anonima e alla successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario (ad esempio, in caso di procedimento disciplinare a carico del segnalato, qualora la rivelazione dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato).

Per contro, il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Data inserimento 04/03/2018 Data aggiornamento 04/03/2018