Associazione Forte di Bard

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

L’ACCESSO CIVICO, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (Freedom of Information Act).

A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (rif. ACCESSO DOCUMENTALE), infatti, l’accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a “chiunque” e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell’istante e senza obbligo di motivare l’istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l’accesso è precluso.

A seguito della riforma intervenuta con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l’art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l’ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE e, al comma 2, l’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.

 

L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” (comma 2) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il D.Lgs. 97/2016 disciplina quindi una tipologia di accesso civico a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è pertanto autonomo e indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è ricollegabile l’ACCESSO CIVICO SEMPLICE).

 

Modalità di esercizio

Il diritto può essere esercitato da chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione.

La richiesta può essere presentata, in qualsiasi momento, e redatta sul modulo appositamente predisposto dall’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, allegato alla presente sezione.

La richiesta può essere trasmessa all’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD mediante richiesta scritta:

·          trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica accessogeneralizzato@fortedibard.it;

·          depositata presso la sede dell’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;

 

Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

 

Nel caso in cui l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD dovesse rispondere mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove la richiesta di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta.

Decorso tale termine, l'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD potrà provvedere sulla richiesta di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di 10 -dieci - giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il provvedimento di rifiuto deve contenere una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto; analogamente il provvedimento di accoglimento deve includere un’adeguata motivazione che dia conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l’opposizione del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD una comunicazione all’indirizzo e-mail trasparenza@fortedibard.it.

Questi deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di 20 (venti) giorni.

Data inserimento 27/04/2022 Data aggiornamento 18/11/2022