Associazione Forte di Bard
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L’ACCESSO CIVICO, disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si caratterizza per la sua più ampia estensione essendo espressione dei principi contenuti nel FOIA (Freedom of Information Act).
A differenza di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (rif. ACCESSO DOCUMENTALE), infatti, l’accesso civico consente la conoscibilità delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione a “chiunque” e, pertanto, senza che vi sia un interesse qualificato dell’istante e senza obbligo di motivare l’istanza, fatte salve le ipotesi tassative in cui l’accesso è precluso.
A seguito della riforma intervenuta con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 25 maggio 2016 n. 97, l’art. 5 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 distingue oggi due diverse forme di accesso civico e, segnatamente, al comma 1 disciplina l’ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE e, al comma 2, l’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.
L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ai sensi del citato art. 5 comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ha ad oggetto “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (comma 1).
L’accesso, pertanto, si riferisce ai dati ed ai documenti con riferimento ai quali la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di pubblicazione.
Modalità di esercizio
Il diritto può essere esercitato da chiunque, gratuitamente e senza obbligo di motivazione.
La richiesta può essere presentata, in qualsiasi momento, e redatta sul modulo appositamente predisposto dall’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, allegato alla presente sezione.
La richiesta può essere trasmessa all’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD mediante richiesta scritta:
· trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica trasparenza@fortedibard.it;
· depositata presso la sede dell’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
Nel caso in cui non si utilizzasse il modulo appositamente predisposto, nella richiesta scritta dovrà essere indicato:
· un indirizzo di posta elettronica per la risposta;
· un eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni;
· una descrizione sintetica della richiesta.
Ogni richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Ricevuta la richiesta, l’Ente ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente, entro il termine di trenta giorni.
Contestualmente dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al Richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato, si limita ad indicare il collegamento ipertestuale al documento o all'informazione al Richiedente.
Data inserimento 27/04/2022 Data aggiornamento 27/04/2022